Tribunale di Matera (12 marzo 2020)
Nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio la madre, genitore collocatario della prole, presentava istanza urgente ai fini della sospensione delle visite tra padre e figlio, che avvenivano in modalità protetta, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria. L’organo giudicante ha così stabilito: «nel bilanciamento tra l’interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio Covid-19, ritiene debba prevalere quest’ultimo, in quanto funzionale alla tutela del superiore interesse della salute, anche in considerazione del limitato periodo temporale di sacrificio del rapporto padre-figlio». (Altalex)
Corte d’Appello di Bari 26 marzo 2020
Si è pronunciata sulla richiesta da parte della madre (genitore collocatario) di sospendere gli incontri tra padre e figlio minore, accoglie l’istanza. La Corte rileva da un lato, che gli incontri del minore con genitori dimoranti in comune diverso non sarebbero rispettosi della normativa emessa fino a quel momento (cfr. DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 21 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020) e dall’altro, che non è possibile verificare che il minore non sia stato esposto a rischio sanitario nello spostamento da un’abitazione all’altra. Ma si spinge oltre e afferma che «il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.», concludendo che fino al 3 aprile 2020 «appare necessario interrompere le visite paterne, e che è necessario disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario».
Tribunale di Napoli 26 Marzo 2020
In merito ai divieti alla circolazione imposti dalla normativa nazionale e regionale, ha così disposto: “«allo stato, in attesa di ulteriori provvedimenti di disciplina degli spostamenti con riferimento all’emergenza sanitaria, la disciplina delle visite non preveda più lo spostamento dei minori, attesa la inopportunità di tale spostamento ed i divieti in atto nel delicato momento in essere, anche in relazione ad incontri per l’esposizione al rischio». Alla concisa motivazione ha solo aggiunto la possibilità di colloqui da remoto tra padre e figli a cadenza quotidiana.”
Tribunale di Bari 27 marzo 2020
“Il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della pandemia in corso (…) deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, nel quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi».
Tribunale di Terni
“Valutato che nel bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla bigenitorialità (fondato sull’art. 30 Cost. e sull’art. 8 Cedu) e quello della tutela della salute (fondato sull’art. 32) occorre individuare una modalità di frequentazione padre figli che pur assicurando il costante contatto, non metta a rischio la salute psico-fisica dei minori», in data 30 marzo, si è espresso a favore di incontri padre-figli minori con modalità da remoto.
Tribunale di Trento 31 Marzo 2020
“impedisce di far rientrare nelle eccezioni al divieto di trasferirsi o spostarsi in comune diverso dal proprio le esigenze connesse all’esercizio del diritto-dovere di visita. Dispone, quindi, la sospensione delle frequentazioni, assicurando videochiamate o telefonate almeno giornaliere.”
Tribunale di Vasto 2 aprile 2020
In merito alla richiesta del padre di collocazione della figlia minore presso di sé «nel periodo compreso tra il 7 ed il 14 aprile p.v. o, in alternativa, tra il 13 ed il 26 aprile» –lo stesso adduceva la motivazione di non aver potuto trascorrere con la figlia minore i periodi di tempo prestabiliti a causa dell’emergenza sanitaria, la difficoltà di instaurare conversazioni telefoniche con la figlia, nonché le resistenze e l’ostruzionismo della madre – il Tribunale riproduce pedissequamente quanto stabilito pochi giorni prima dall’ordinanza barese e aggiunge: «a) che il padre proviene da un luogo ad alto tasso di contagio virale; b) che non è dimostrato che lo stesso abbia rigorosamente rispettato le condizioni imposte dalla normativa vigente; c) che non è chiaro se nell’abitazione di destinazione siano presenti altre persone, oltre al ricorrente». Quindi, al fine di garantire il diritto del padre a mantenere rapporti con la figlia, da un lato invita il ricorrente all’utilizzo di strumenti telematici e, dall’altro, diffida la madre a interferire o ostacolare i colloqui padre-figlia.
Tribunale di Busto Arsizio
In data 1° aprile 2020 l’istante ha depositato il ricorso lamentandosi «della sospensione degli incontri padre/figli, che dovrebbero essere sostituiti da videochiamate secondo quanto segnato dai S.S», a seguito delle misure sanitarie adottate in relazione alla pandemia in atto. E, più precisamente, il padre chiedeva il mutamento delle disposizioni in punto di affido dei minori ovvero, in via subordinata, che i Servizi Sociali ripristinassero gli incontri di cui sopra. Il Tribunale, in data 3 aprile 2020, non può fare a meno di rilevare che la sospensione degli incontri – sostituiti da videochiamate – è «una questione che non discende da una valutazione delle competenze genitoriali, ma da un’interpretazione della normativa emergenziale vigente da parte del Servizio Tutela Minori». In questo caso il Tribunale non ha potuto fare altro che sollecitare il Servizio Tutela Minori a fornire le ragioni giustificative della sospensione dei rapporti padre/figlio, ragioni che «non possono discendere da valutazioni di opportunità, ma solo da preclusioni normative».
In linea con il Tribunale di Milano si è posto, invece, il Tribunale per i Minorenni di Roma che, in data 6 aprile 2020, si è pronunciato in favore della frequentazione tra padre (genitore non collocatario) e figlio. Il Tribunale capitolino non solo ha citato le linee guida adottate dal Governo nel mese precedente, ma ha richiamato un elemento che non è mai stato preso in considerazione dalle precedenti pronunce: il modulo per la autocertificazione. Il Tribunale ha fatto notare che tale modulo – così aggiornato a quel dì – tra le circostanze che legittimano lo spostamento ricomprende gli obblighi di affidamento di minori.
In pari data e in senso conforme al Tribunale romano si è espresso anche il Tribunale di Torre Annunziata. Il caso di specie pone interessanti ma, soprattutto, delicate questioni.
La madre aveva chiesto al Tribunale di sospendere, temporaneamente, e fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, gli incontri tra padre e minore, in considerazione della grave patologia della figlia, ma garantendo sia la possibilità di una videochiamata al giorno sia il recupero delle visite perse non appena possibile.
Il Tribunale, richiamati i sopra citati chiarimenti del Governo tramite FAQ, nonché l’ordinanza del Presidente della Regione Campania con cui si è precisato che «sono considerate situazioni di necessità (che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone» e che «anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori», ha autorizzato il padre ad effettuare le visite e ha disposto che egli possa videochiamare la figlia ogni giorno.
Il Tribunale ha, infine, operato un richiamo al diritto alla bigenitorialità, alla rilevanza che esso riveste nell’ordinamento costituzionale interno e in quello internazionale.
Infine, più recentemente, in data 22 aprile 2020, si è espresso il Tribunale di Pescara, non apportando alcuna innovazione interpretativa rispetto alla precedente pronuncia milanese, a differenza di quanto affermato da autorevole dottrina (M. Maglietta).
Nel provvedimento, infatti, si leggono le stesse parole con cui il Tribunale di Milano richiamava il DPCM 8 marzo 2020, nonché le FAQ del 10 marzo 2020. Il Tribunale pescarese, sulla base della richiamata legislazione nonché della sua interpretazione, conferma la frequentazione padre-figlio e dispone che il padre, il quale non vede il figlio dal 24 febbraio, possa condurre il minore da Pescara a Roma – ove egli risiede – per una settimana, dal 25 aprile al 1 maggio 2020 compreso. Prevede, altresì, che tale modalità di frequentazione – una settimana al mese – sarà la modalità che verrà adottata per il prosieguo e fino al cessare della normativa emergenziale.
Si annovera, infine, la pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Trento che, a condizione di viaggiare con mezzi propri rispettando le misure anti contagio (obbligo di mascherine e guanti, distanze ecc.) e di muoversi solo nei giorni concordati e solo per raggiungere le proprie abitazioni, ha accolto la richiesta fatta da due genitori separati di vedere il proprio figlio di sei anni, spostandosi da una regione all’altra. Il giudice ha chiarito: «premesso che ogni misura limitativa al diritto di bigenitorialità costituisce un’ingerenza al diritto familiare, si deve ritenere che ogni misura restrittiva può essere disposta solo sulle basi di comprovate esigenze, rispetto alle quali l’autorità giudiziaria deve esercitare un rigoroso controllo». Dimostra, poi, una particolare attenzione rispetto non solo alla relazione del minore con entrambi i genitori ma anche alla salute dello stesso affermando che «l’interruzione protratta nel tempo del rapporto tra genitore e figlio può avere delle conseguenze irrimediabili nel rapporto stesso e, di conseguenza sulla sana crescita del minore anche in riferimento al suo equilibrio psicofisico».